Art. 32.
(Permesso di soggiorno ad personam).

      1. Il cittadino e la cittadina stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia, i quali ritengono di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 4, possono chiedere al prefetto della provincia in cui hanno la dimora stabile il rilascio di un permesso di soggiorno ad personam, in deroga alle disposizioni della presente legge.

 

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      2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa dal prefetto alla commissione territoriale.
      3. La commissione territoriale deve essere convocata, per la valutazione della richiesta di cui al comma 1, entro un mese lavorativo dalla data di presentazione della richiesta stessa. Il cittadino e la cittadina stranieri interessati non possono essere espulsi fino alla conclusione del procedimento di valutazione della richiesta.
      4. Ai fini della valutazione sul rilascio del permesso di soggiorno ad personam di cui al comma 1, la commissione territoriale tiene conto:

          a) dell'inserimento sociale e lavorativo del cittadino e della cittadina stranieri, nonché delle possibilità di lavoro di cui potrebbero usufruire in caso di rilascio del permesso di soggiorno;

          b) dei legami familiari o affettivi maturati dal cittadino e dalla cittadina stranieri sul territori della provincia;

          c) dell'età e delle condizioni di salute del cittadino e della cittadina stranieri, anche in considerazione delle possibili conseguenze negative di un loro eventuale rimpatrio;

          d) della durata temporale del domicilio di fatto del cittadino e della cittadina stranieri sul territorio, nonché dell'eventuale precedente titolarità di permessi di soggiorno;

          e) della condotta generale del cittadino e della cittadina stranieri, con particolare riguardo alla loro pericolosità sociale, anche in considerazione di eventuali e recenti condanne penali;

          f) di comportamenti del cittadino e della cittadina stranieri di straordinaria rilevanza sociale e umanitaria.

      5. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, la commissione territoriale ha l'obbligo di ascoltare in contraddittorio il cittadino e la cittadina stranieri, i quali possono farsi assistere da un legale o da una persona di loro fiducia. La commissione ha altresì l'obbligo di

 

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valutare eventuali memorie scritte prodotte dal cittadino o dalla cittadina stranieri o dai loro legali rappresentanti.
      6. Quando decide di concedere il permesso di soggiorno ad personam, la commissione territoriale definisce il motivo del permesso di soggiorno.
      7. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 6 è equiparato al permesso di soggiorno avente lo stesso motivo. Esso può essere rinnovato o convertito se la motivazione del permesso lo consente e se ne sussistono i requisiti previsti dalla presente legge.
      8. La commissione territoriale rilascia comunque il permesso di soggiorno quando accerti che il cittadino e la cittadina stranieri sono presenti sul territorio nazionale da almeno cinque anni e non hanno riportato condanne per delitti.
      9. La decisione della commissione territoriale è trasmessa alla questura competente per territorio, la quale rilascia il permesso di soggiorno, con la motivazione e la scadenza indicate dalla stessa commissione, entro cinque giorni lavorativi.
      10. È istituito presso il Ministero dell'interno l'archivio centrale delle domande di regolarizzazione ad personam. All'archivio accedono le prefetture - uffici territoriali del Governo.
      11. Non è consentito presentare domanda di regolarizzazione a più di una commissione territoriale.